Nella sentenza n. 17557 viene specificata la modalità corretta per ripartire le spese relative al consumo dell'acqua potabile condominiale.
Tale spesa deve essere ripartita in base all'effettivo consumo di ogni unità immobiliare, se questo è rilevabile oggettivamente con strumentazioni tecniche. Si tratta del così detto contatore di sottrazione che deve essere installato per ogni unità immobiliare.
In poche parole per quanto riguardano le proprietà esclusive, la spesa viene ripartita in base al consumo che ciascuno ha effettuato, rilevabile tramite la lettura dei contatori di sottrazione. Invece per quanto riguardano le proprietà comuni (es. giardino condominiale, etc. la spesa viene ripartita in base ai millesimi di proprietà).
E se le unità immobiliari non sono dotate di contatori di sottrazione? In tale ipotesi, afferma la corte, " il sistema dell'art. 1123 del c.c. non ammette che, salvo diversa convenzione tra le parti, il costo relativo all'erogazione dell'acqua potabile, con una delibera assunta a maggioranza, sia suddiviso in base al numero di persone che abitano stabilmente nel condominio e che resti di conseguenza esente dalla partecipazione alla spesa il singolo condomino il cui appartamento sia rimasto disabitato nel corso dell'anno. Il comma 1 della citata disposizione, infatti, detta un criterio per le spese di tutti i beni e servizi di cui i condomino godono indistintamente, basato su una corrispondenza proporzionale tra l'onere contributivo ed il valore della proprietà di cui ciascuno condomino è titolare ".
Si badi a non lasciarsi trarre in inganno da quanto stabilito dal 2° comma dell'art. 1123 del c.c. a mente del quale " se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno ne fa ". Il servizio differente verso ciascun condomino deve guardare all'utilizzazione potenziale. Dire che in una casa non abitata non si consuma acqua, può essere vero ma non è assolutamente certo in quanto in quell'abitazione potrebbe esserci una perdita, oppure si potrebbe utilizzare il servizio per pulizie e simili.
Inoltre, esentare gli appartamenti non abitati dal concorso nella spesa significa sottrarli non solo al costo del consumo idrico imputabile al lavaggio delle parti comuni o all'annaffiamento del giardino condominiale, ma anche a quella parte della tariffa per la fornitura dell'acqua potabile che è rappresentata dal minimo garantito quale quota fissa per la disponibilità del servizio da parte del gestore, la quale viene determinata in base al numero delle unità abitative presenti nel condominio, indipendentemente dal consumo effettivo.
Secondo la Corte di Cassazione deve essere sempre tenuto in considerazione il principio di carattere generale, secondo i quale: " in tema di condominio, fatta salva la diversa disciplina convenzionale, la ripartizione delle spese della bolletta dell'acqua, in mancanza di contatori di sottrazione installati per ogni singola unità immobiliare, va effettuata, ai sensi dell'art. 1123 comma 1 del c.c., in base ai valori millesimali delle singole unità immobiliari, sicchè è viziata, per intrinseca irragionevolezza, la delibera assembleare, assunta a maggioranza, che può adottare un diverso criterio di riparto per persona in base al numero di coloro che abitano stabilmente nelle diverse unità immobiliari. Sono esenti dalla contribuzione i condomini i cui appartamenti siano rimasti vuoti nel corso dell'anno ".

