Il condomino non può, rinunciando al diritto di godere della cosa comune, sottrarsi alle spese di conservazione dell’impianto (art. 1118 c.c.), sono nulli accordi tra le parti o modifiche al regolamento condominiale che comportano la rinuncia del condomino o di parte dei condomini.
Del resto nel condominio coesistono due diritti: il diritto di proprietà esclusiva e di comunione. Il condomino che intenda rinunciare alla parte in comunione conserva sempre e comunque il diritto di proprietà esclusiva e quindi deve condividere le spese di mantenimento della cosa comune e la comunione è irrinunciabile.
FAQ: domande frequenti sul condominio
- ITALO CETRULLO - Amministratore di condominio | www.studiocetrulloitalo.it
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