Ai sensi dell'art. 67 comma 1 delle disp. att. c.c., ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante munito di delega scritta.
Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.
FAQ: domande frequenti sul condominio
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