Si riteneva necessario il consenso unanime del condominio (sia dalla dottrina sia dalla giurisprudenza) ma la legge del 9 gennaio 1991 n. 10 ha consentito che la semplice maggioranza dell’assemblea possa approvare il passaggio dell’impianto da centralizzato ad autonomi a gas metano, questo per facilitare il risparmio energetico degli edifici e l’utilizzo di fonti di energia “pulita”. Rientrano in questa categoria anche spese ed interventi minori effettuati sugli impianti comuni (coibentazioni, installazione di apparecchiature, impianti ad alto rendimento ecc.). La legge vuole favorire il risparmio energetico e obbliga il condomino in minoranza (prima anche un solo condomino dissenziente su 30 o 40 condomini bloccava i lavori) a adeguarsi alla decisione della maggioranza del condominio. Il lavoro comunque deve essere fatto garantendo un’adeguata sicurezza della nuova soluzione autonoma imponendo una relazione tecnica da depositare in comune prima dell’inizio dei lavori, certificazioni collaudi, interventi eseguiti da ditte certificate ecc, progetto e relazione tecnica.
FAQ: domande frequenti sul condominio
- ITALO CETRULLO - Amministratore di condominio | www.studiocetrulloitalo.it
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