Come specificato dall'art. 1122 del c.c. non è possibile in alcun modo andare a modificare l'uso della proprietà esclusiva se si recano danni o pregiudizi sulle proprietà, sui diritti o sulla cosa comune.
Come specificato dall'art. 1122 del c.c. non è possibile in alcun modo andare a modificare l'uso della proprietà esclusiva se si recano danni o pregiudizi sulle proprietà, sui diritti o sulla cosa comune.